Usi Civici

Elaborati grafici

Di seguito vengono riportate le tavole contenenti gli elaborati grafici originali e i dati catastali attuali.

 

TAV 1 - Demanio Vaccarrone

TAV 2 - Demanio Cito

TAV 3 - Demanio Monte Tiriolo e Farinella

TAV 4 - Demanio S. Elia

TAV 5 - Demanio Mazzella

 

La perimetrazione delle aree soggette ad usi civici possono essere scaricate in formato KML. Per aprire il file è necessario installare Google Earth (link per il download)

 

Perimetrazione Usi Civici KML

 

AVVISO PUBBLICO del 14/01/2019


Cosa sono gli "usi civici"?
Gli “usi civici" sono i diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. Discende da una tipologia di diritti tendenti a garantire la sopravvivenza della popolazione in periodi storici in cui il feudatario possedeva terre e abitanti.
Ai nostri giorni, l’istituto dell’uso civico, soprattutto in relazione all’entità ed interesse anche naturalistico ed ambientale dei patrimoni agro-silvo-pastorali riprende vigore, nell’attuale momento di crisi dell’economia e degli strumenti finanziari, può rappresentare uno strumento alternativo alle leggi del mercato in termini di tutela ambientale e conservazione del territorio.
Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente, dalla Legge dello Stato 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione 26/2/1928, n. 332,  inoltre, dalle successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici.
Il legislatore nel disciplinare la destinazione delle terre sulle quali gravano usi civici all’art. 12, II° comma della L.n.1766, ha sancito, in via di principio, l’inalienabilità e l’impossibilità di mutamento di destinazione d’uso delle terre gravate da uso civico e prevede come unico titolo di acquisto  dei terreni del demanio civico, il provvedimento di legittimazione delle occupazioni trasformando il demanio in allodio (proprietà privata).

Enti competenti in materia di usi civici.
Prima dell’istituzione delle regioni la materia degli usi civici era di competenza del Commissariato agli Usi Civici, per la Calabria il Commissariato ha sede in Catanzaro. Con l’istituzione delle regioni, alla fine anni 70, le competenze relative agli usi civici sono state sdoppiate:
- Al Commissariato agli usi civici sono rimasti il contenzioso, natura, titolarità ed estensione dei diritti, contestazioni circa la natura demaniale del terreno.
- Alla Regione sono state attribuite le seguenti competenze: legittimazione, affrancazione, reintegra, cambio di destinazione, sdemanializzazione e verifica demaniale delle terre oggetto di uso civico. La Giunta Regionale approva i documenti predisposti dagli uffici regionali.
Con l’entrata in vigore della legge regionale n. 18/2007 sono state trasferite ai Comuni le seguenti competenze:
- Legittimazione ed affrancazione;
- Liquidazione di uso civico – cambio di destinazione e sdemanializzazione;
- Verifica demaniale delle terre oggetto di uso civico (art. 18 della L.R. n. 18/2007);
Sono rimaste di competenza della Regione Calabria:
- Ricognizione delle terre oggetto di uso civico (art. 9 L.R. n. 18/2007);
- Accertamento della esistenza dei diritti di uso civico (art. 6 comma 3 L.R. 18/2007);
- Poteri sostitutivi in caso di mancata attuazione delle competenze e delle funzioni attribuite ai comuni (art. 16 L.R. n. 18/2007);
- Formazione dell’inventario delle terre gravate da uso civico (art. 10 L.R. n. 18/2007);
- Esame di tutti i provvedimenti delle Amministrazioni Comunali (art. 15 L.R. 18/2007);
Sono rimasti di competenza del Commissariato agli usi Civici della Calabria:
- Contenzioso circa la esistenza, natura, titolarità ed estensione dei diritti;
-contestazione circa la natura demaniale del terreno. A seguito dell’emanazione della legge regionale e fino a quando non sarà approvato il Regolamento Regionale (art. 4) continuano ad applicarsi le norme del R.D. 26/2/1928 n. 332  (Regolamento di esecuzione della legge n. 1766/1927).
Pertanto, fino all’approvazione del Regolamento regionale, la situazione applicativa è la seguente:
Per le aree edificatorie, agricole o edificate legittimamente o con condono edilizio, si applica il regime semplificato (art. 26-27-28-29 della L.R. n. 18/2007) di cui è competente il Comune. Per tali aree è possibile presentare le istanze di legittimazione e affrancazione entro il 31/12/2013 (art. 27 comma 1 L.R. n. 18/2007, termine prorogato con successive leggi regionali).

EFFETTI della LEGITTIMAZIONE, della AFFRANCAZIONE e del REINTEGRO
Legittimazione
Con la legittimazione l’occupatore abusivo diviene titolare del diritto di proprietà con l’obbligo di corrispondere al Comune il canone di natura enfiteutica stabilito dall’Ente preposto.
Pertanto, il terreno sottoposto a vincolo da demaniale diventa alloidiale. Con il provvedimento di legittimazione si conferisce al legittimario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto di natura reale e costituisce titolo legittimo di proprietà e di possesso (Cass. Civ. sez. 23/06/1993 n. 6940 e SS.UU. 08/08/1995 n. 8673) – (Piena proprietà con gravame a favore del Comune che è rappresentato dal canone di natura enfiteutica).
Con la legittimazione si conferisce al legittimario la possibilità di effettuare la voltura catastale e la trascrizione presso la ex Conservatoria dei Registri Immobiliari del bene oggetto di legittimazione.
Su tale bene immobile potranno essere effettuate iscrizioni e trascrizioni in maniera legittima. Il legittimario ai fini delle imposte deve dichiarare sia il reddito dominicale che quello agrario.
Si fa presente che la legittimazione è un beneficio facoltativo straordinario, avendo le  caratteristiche di discrezionalità, può non essere concessa, anche quando ricorrano tutte le condizioni stabilite dall’art. 9 della legge n. 1766/1927.

Affrancazione
Con il provvedimento di affrancazione, (che segue quello di legittimazione), si ha un effetto accrescitivo ed espansivo del diritto esistente sul terreno in oggetto, in quanto il legittimario viene liberato dall’obbligo di corresponsione del canone annuo a favore del Comune, imposto con il provvedimento di legittimazione. L’affrancazione può avvenire contestualmente alla legittimazione oppure separatamente. In questo caso per l’ottenimento dell’affrancazione, il canone di natura enfiteutica da prendere in considerazione è quello previsto nel decreto di legittimazione con la rivalutazione ISTAT.
Reintegra
La reintegra è la restituzione al demanio civico delle occupazioni abusive non legittimabili.
I casi in cui è possibile l’adozione di tale provvedimento sono i seguenti:
-quando l’occupatore non ha realizzato miglioramenti sostanziali e permanenti;
-quando l’occupazione interrompe la continuità del demanio;
-quando l’occupazione non si protrae per più di dieci anni;
-quando l’occupatore ha realizzato opere abusive non condonabili;
-quando l’occupatore abusivo, pur avendo diritto alla legittimazione sulla base di uno stato
occupatorio rilevato dal P.id., non ha fatto esplicita richiesta;
-quando il comune intende realizzare una operea di pubblica utilità (area P.I.P., attrezzature e
servizi pubblici) ed altre attività di natura urbanistica. In ogni caso il comune deve dimostrare la cantierabilità e la copertura finanziaria delle opere di pubblico interesse.
La procedura inizia con il bonario componimento per poi proseguire secondo legge.

Per quanto riguarda il comune di Tiriolo, sono numerosi i terreni gravati dagli usi civici la disamina di atti e documenti rinvenuti presso gli archivi del Commissario degli usi Civici di Catanzaro, ha consentito di effettuare una ricostruzione storico-documentale del demanio del comune di Tiriolo ed una dettagliata mappatura dello stesso su base catastale. I risultati degli accertamenti, sono stati graficizzati su n° 5  cartogrammi (Tav.1-2-3-4-5)

DEMANIO LIBERO
Trattasi di terreni di natura demaniale civica in libero possesso del Comune quale ente esponenziale dei diritti dei Cittadini residenti, individuati principalmente come boschi o pascoli.
Detti terreni vengono evidenziati sulle planimetrie allegate con la seguente simbologia:
Demanio libero  di colore verde

DEMANIO OCCUPATO PROPOSTO PER LA LEGITTIMAZIONE
Trattasi di terreni di natura demaniale civica abusivamente occupati, che hanno vocazione agro-silvo-pastorale.
 Sul predetto Demanio con ordinanza emessa in data 31.03.1950 dal Commissario degli usi civici  Rep n°7/1950 ed approvata con decreto del Presedente della Repubblica  il 26.06.1950  e reg/to alla Corte dei Conti il 03.08.1950 si dispone il reintegro  a favore del Comune di Tiriolo  e la legittimazione delle occupazioni abusive commesse nei demani Cito, Farinelle e Monte, Varracconi, S.Elia, Fontana e Mazzella.
Detti terreni vengono evidenziati sulle planimetrie allegate con la seguente simbologia: terreni legittimabili di colore arancio, terreni non legittimabili di colore beige.

CONCLUSIONI
La superficie complessiva del demanio compreso nel Comune di Tiriolo ammonta a ettari 197.75.00, di questi 125.44.00 hanno natura demaniale, 05.75.00 presentano una occupazione legittimabile e 66.57.00 una occupazione non legittimabile.
Fin da quando i vincoli di Usi Civici sono stati inseriti nei Piani Urbanistici, si è parlato di riscoperta di tale diritto in maniera non positiva, considerandolo un retaggio medioevale, riesumato  arbitrariamente e senza nessuna motivazione.
Questo non risponde al vero in quanto tutte le leggi che si sono succedute al livello di  programmazione urbanistica e di tutela del territorio, hanno, invece, posto attenzione su tale problema che prima o poi doveva e deve essere affrontato.
Il passare del tempo non ha eliminato e non elimina il problema, giacchè i diritti di usi civici sono imprescrittibili ed inalienabili  appartenenti alle popolazioni residenti. Affondano le radici nel diritto naturale dei popoli di disporre del territorio come di cosa propria, da usare assieme agli altri.
Pertanto spinti dall'obbligo di dover porre rimedio alle situazioni anomale instauratesi nel tempo; con la consapevolezza che la cosa pubblica deve operare a favore di tutti i cittadini; il Comune di Tiriolo con il coinvolgimento della popolazione comunque interessata al demanio che gli appartiene di diritto, riuscirà in tempi non eccessivamente lunghi a riordinare il Demanio civico, in modo da definire ogni questione possessoria per dare definitiva certezza a tutti coloro che vi sono coinvolti.

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