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Ufficio Elettorale - Informazioni sulla propaganda elettorale

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11/02/2013

 

VERBALE DELLA RIUNIONE SULLA PROPAGANDA ELETTORALE 2013

In data 5/2/2013, presso questa Prefettura, si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni politiche indette per domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto sono presenti il viceprefetto vicario, la dirigente dell’Area II, i responsabili delle Forze dell’Ordine, i rappresentanti dei Comuni e dei partiti e gruppi politici partecipanti alle competizioni elettorali come da elenco allegato.

Il Prefetto, nell’introdurre la riunione sottolinea l’importanza della stessa,finalizzata a raggiungere un’intesa tra tutte le parti, che consenta uno svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali, e che garantisca la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

Evidenzia inoltre la necessità che la campagna elettorale venga svolta nel rispetto dei cittadini elettori, del loro diritto alla privacy.

Il Dirigente dell’Area II richiama al riguardo le principali norme che disciplinano la campagna elettorale:

-          la legge 04.04.1956, n. 212, “norme per la disciplina della propaganda elettorale” così come modificata dalia Legge 24.04.1975, n. 130;

-          la legge 10.12.1993 n.515 - Disciplina delle Campagne Elettorali per

-         l'elezione alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica;

-         la legge 22.02.2000, n. 28 recante "Disposizioni per la parità di accesso

ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" in particolare l’art.. 9, comma 1, che così recita "dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

-         -la legge 13 ottobre 2010 n.175 “Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione”.

Si individuano le seguenti prescrizioni di carattere generale, che le forze politiche si impegnano a rispettare ed a far rispettare:

le norme della Costituzione in base alle quali “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione” (art. 17) nonché “di riunirsi pacificamente e senza armi” (art. 21), o strumenti atti ad offendere.

Il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni (art. 1 L.n. 212/ 56 come modificata dalla L.n. 130/1975) ed a maggior ragione, su monumenti ed opere d’arte di qualsiasi genere, a tutela dell’estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004).

Per la parte di propria competenza, le Amministrazioni Comunali – dal momento dell’assegnazione degli spazi per l’affissione dei manifesti elettorali - sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun candidato o lista (D. L.vo 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata.

Le parti politiche si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori e ai candidati le fondamentali regole della campagna elettorale che devono essere – necessariamente – rispettate, ed in particolare che:

1. devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente, che pertanto non devono essere strappati, deturpati o coperti (art 8 della legge 212/1956 come modificato dall’art. 6 della legge 24.04.1975 n. 130); sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti (art. 3 della legge 212/1956, come sostituito dall’art. 3 della legge 130/75);

2. dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni (25 gennaio 2013) è sospesa ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi tabelloni, striscioni o drappi - in luogo pubblico, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile (art. 6 della L.n. 212/1956 come modificato dall’art. 4 L.n. 130/75); deve pertanto ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

3. non possono essere lanciati o gettati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 6 della L. n. 212/1956, come modificato dall’art. 4 L.n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;

4. dal 25 gennaio 2013 fino al 22 febbraio compreso possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo del preavviso al Questore (previsto dall’articolo 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza) anche se, pur in mancanza di un obbligo di legge, i responsabili dell’organizzazione delle manifestazioni, , preavvertiranno in tempo utile, con semplice scritto, la Questura (fax 0961889564 – 0961889777) e, per i comuni diversi dal capoluogo , anche i locali comandi dell' Arma dei Carabinieri, della fissazione dei vari comizi elettorali, allo scopo di mettere in grado l'Autorità di P .S. di tutelarne il regolare svolgimento nel comune interesse di tutti i candidati e delle formazioni politiche partecipanti alla competizione.

5. dalla data di convocazione dei comizi elettorali, sino al penultimo giorno prima della votazione (22 febbraio), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati – pubblicazioni di confronto tra più candidati (art.7, comma 1 e 2, legge n. 28/2000);

Viene ricordato che per le consultazioni in argomento è stato emanato il provvedimento da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,( G.U. Serie Generale n. 11 del 14 gennaio 2013 ).

6. dal 15° giorno antecedente quello della votazione (9 febbraio 2013) sino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

7. dal giorno antecedente quello della votazione (23 febbraio 2013) e fino alla chiusura delle operazioni di voto sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda diretta od indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9 della L.n. 212/56, come sostituito dall’art. 8 della L.n. 130/1975). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge 212/56, come sostituito dall’art. 8 della legge 130/1975). È consentita invece la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste dall’articolo 1 della legge 212/1956, come modificato dall’art 1 della legge 130/75;

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

 Il più ampio rispetto della libertà di propaganda sarà assicurato da parte di ciascun partito a tutti gli altri; nessuno dovrà in qualunque modo e con qualsiasi mezzo, recare disturbo nei comizi. Restano esclusi i contraddittori in luoghi pubblici; saranno ammessi pubblici dibattiti purchè preventivamente concordati tra le forze politiche partecipanti.

Qualora i comizi siano tenuti all'interno di pubblici locali, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità.

Le riunioni elettorali in luogo pubblico saranno effettuate dalle ore 10 alle ore 22 nei giorni feriali - salvo variazioni da adottare localmente in sede comunale; nei giorni festivi e prefestivi l'orario potrà essere protratto fino alle ore 23 e così nell'ultima settimana della campagna elettorale.

Non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle caserme, delle scuole durante l'orario dell'attività scolastica, delle case di cura, dei sagrati delle chiese, presso i cimiteri.

Tutti i rappresentanti dei partiti, gruppi o movimenti politici, si impegnano ad osservare la sospensione dei comizi elettorali in concomitanza con losvolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale.

Potranno essere effettuati comizi nelle adiacenze dei pubblici mercati, sempre che la distanza sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività dei mercati stessi.

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici dovranno fare richiesta al Comune dei luoghi destinati a comizi almeno 48 ore prima della manifestazione.

II Sindaco di ogni comune, d'intesa con i rappresentanti delle forze politiche interessate, determinerà settimanalmente il calendario di massima dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle principali piazze.

Qualora nella stessa giornata e medesima località fossero convocati più comizi elettorali, pur sempre in ore diverse, i rappresentanti e gli esponenti dei partiti sono invitati a far siche la durata dei comizi stessi non superi il massimo di un'ora.

Si concorda che l’assegnazione delle piazze, in caso di più richieste, sarà effettuata tenendo conto della precedenza della domanda scritta.

In caso di contemporaneità della domanda ed in mancanza di accordo tra le parti, si procederà a sorteggio.

Per l’ultimo giorno di propaganda elettorale, si procederà a sorteggio, garantendo a tutte le forze politiche l’uso delle piazze principali per i comizi di chiusura attraverso la differenziazione delle fasce orarie. Le relative richieste dovranno essere presentate entro il decimo giorno precedente, per procedere al sorteggio nella giornata successiva.

Qualora siano preannunciati più comizi nella medesima località, ogni comizio dovrà avere inizio per motivi di ordine pubblico, dopo un intervallo di almeno trenta minuti dalla conclusione del precedente, in modo da assicurare il regolare deflusso ed afflusso del pubblico.

I soggetti interessati si impegnano a non distribuire manifestini od altro durante i comizi di altri partiti, nè intervenire con bandiere e/o cartelli di altre coalizioni politiche né ad effettuare raccolta di firme.

E' consentita l'occupazione di delimitati spazi di suolo pubblico, anche a mezzo di strutture mobili (banchetti, gazebo, camper ecc. .. ) per la diffusione di materiale propagandistico,previa richiesta all' Autorità Comunale. Tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati. Inoltre all’interno ed all’esterno di tali strutture non devono essere esposte bandiere o affissi drappi, striscioni, manifesti o quant’altro sia individuabile come propaganda elettorale a carattere fisso ( non sono tali le bandiere dei partiti o dei movimenti quando servono ad indicare la titolarità della struttura stessa).

 

PROPAGANDA ELETTORALE FONICA FISSA E SU MEZZI MOBILI

Dal 25 gennaio al 22 febbraio 2013, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell’ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75); Tale pubblicità elettorale è, ai sensi del D.P.R.495/1992, soggetta all’autorizzazione del Sindaco .

Gli altoparlanti fissi potranno essere usati fino all'ora di inizio dei comizi elettorali, in modo da non disturbare i comizi stessi e da non turbare il tranquillo svolgimento della vita cittadina.

L'impianto di amplificazione dovrà essere installato nel perimetro della località del comizio e gli altoparlanti potranno anche essere orientati verso le vie adiacenti, evitando tuttavia cavi di prolungamento nelle zone limitrofe.

E' vietato, dalle ore 13 alle ore 15,30, di ogni giorno, l'utilizzo di altoparlanti fissi o mobili.

II tono dell'altoparlante dovrà essere moderato.

 RIUNIONI IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO

Per eventuali riunioni pubbliche da tenersi in locali diversi da quelli messi a disposizione dal Comune (cinema, teatri, sale per convegni, conferenze, sedi di partito, ecc.) gli organizzatori dovranno darne notizia, almeno 48 ore prima, alla Questura, direttamente o per il tramite dell' Arma dei Carabinieri. Ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali. Ai sindaci si richiama l’obbligo introdotto dall’art. 19 della legge n.515/93, di mettere a disposizione dei candidati, nonché dei partiti e dei movimenti presenti nella campagna elettorale, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

I rappresentanti delle formazioni politiche ed i candidati, nel prendere atto delle disposizioni sopra richiamate, concordano sul loro contenuto e si impegnano a rispettarle curandone la massima diffusione tra i propri sostenitori ed aderenti, impegnandosi ad adottare le opportune iniziative di dissuasione nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge esistenti.

La Prefettura si impegna a trasmettere tempestivamente copia del presente verbale alle Amministrazioni Comunali interessate, ai partiti ed ai gruppi politici partecipanti alle competizioni elettorali in programma nonché a renderlo pubblico tramite il sito della Prefettura.

Sarà compito delle Forze dell'Ordine approntare le opportune misure di vigilanza per assicurare il rispetto delle norme al fine di permettere il regolare e democratico svolgimento della campagna elettorale, anche intensificando i controlli istituzionalmente previsti sulle società che svolgono attività di affissione.

 

 

Catanzaro, 05 febbraio 2013

 

  

 

F.to IL PREFETTO

 

 F.to IL VICE PREFETTO VICARIO

 

 F.to il DIRIGENTE AREA II°

 

 VICEPREFETTO

 

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