Gli “usi civici" sono i diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque. Discende da una tipologia di diritti tendenti a garantire la sopravvivenza della popolazione in periodi storici in cui il feudatario possedeva terre e abitanti.
Ai nostri giorni, l’istituto dell’uso civico, soprattutto in relazione all’entità ed interesse anche naturalistico ed ambientale dei patrimoni agro-silvo-pastorali riprende vigore, nell’attuale momento di crisi dell’economia e degli strumenti finanziari, può rappresentare uno strumento alternativo alle leggi del mercato in termini di tutela ambientale e conservazione del territorio.
Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente, dalla Legge dello Stato 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione 26/2/1928, n. 332, inoltre, dalle successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici.
Il legislatore nel disciplinare la destinazione delle terre sulle quali gravano usi civici all’art. 12, II° comma della L.n.1766, ha sancito, in via di principio, l’inalienabilità e l’impossibilità di mutamento di destinazione d’uso delle terre gravate da uso civico e prevede come unico titolo di acquisto dei terreni del demanio civico, il provvedimento di legittimazione delle occupazioni trasformando il demanio in allodio (proprietà privata).